Condizioni generali di vendita
1. I termini di consegna dei beni sono indicativi e non essenziali, salva la diversa volontà delle parti, specificatamente espressa in forma scritta: le parti pertanto esplicitamente escludono la risarcibilità dell’eventuale danno per l’inosservanza del venditore, nonché comunque la risoluzione del contratto per la scarsa importanza che l’acquirente dichiara relativamente al proprio interesse.
2. La spedizione dei beni avviene in nome, per conto ed a rischio e spese dell’acquirente. Pertanto le parti si danno atto che la consegna dei suddetti beni deve ritenersi avvenuta nel momento dell’uscita delle stesse dal magazzino del venditore.
3. Il venditore garantisce i beni per lo stesso periodo , termini e condizioni, previsti ed indicati dalla Ditta Costruttrice. Resta esclusa ogni responsabilità del venditore per eventuali danni da sosta od inattività per difettoso funzionamento della macchina o di parti di essa. Qualora per omissioni o negligenza dell’acquirente o per altro fatto estraneo al comportamento del venditore a quest’ultimo fosse precluso tempestivo intervento dell’esercizio della garanzia, derivandone aggravio delle rotture o danneggiamenti anche per uso improprio, di tali aggravi o danni risponderà direttamente l’acquirente, restandone esclusa ogni garanzia. L’acquirente decade dalla garanzia nei seguenti casi: a) Manomissione della macchina o di parti di essa da parte di persone non espressamente autorizzate dal venditore; b) Non vengano puntualmente eseguite le obbligazioni previste dal presente contratto, in particolare i pagamenti del corrispettivo; c) Non venga puntualmente eseguita la manutenzione ordinaria, come previsto dal libretto d’uso della macchina; d) La macchina, o parte di essa, venga ceduta a terzi a qualsiasi titolo.
4. Il pagamento del corrispettivo non potrà trovare sospensione alcuna né unilaterale differimento anche nel caso di contestazioni sul funzionamento della macchina o di controversie sull’oggetto della vendita
5. La macchina, oggetto dell’acquisto, dovrà essere assicurata dall’acquirente contro i rischi da incendio, furto e responsabilità civile: è obbligo dell’acquirente fornire prova al venditore della stipula di tali assicurazioni.
6. Ove i beni, oggetto del contratto, fossero di produzione straniera, l’acquirente si obbliga a corrispondere eventuale conguaglio del prezzo per il caso di differenza di aumento dovuta al cambio valutario al momento della consegna.
7. Ogni reclamo, contestazione o denuncia di vizio deve essere direttamente inoltrata al venditore in forma scritta, pena l’inefficienza della medesima.
8. I corrispettivi contrattualmente convenuti devono intendersi al netto di IVA
9. Le spese relative alla registrazione del presente contratto, eventuale trascrizione dello stesso, per fatturazione, per emissione di cambiali e bolli, sono ad esclusivo onere dell’acquirente.
Pagamento del corrispettivo – inadempienza contrattuale
10. Nel caso di pagamento rateale, il venditore si riserva la proprietà dei beni fino al pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, ex art. 1523 c.c., riservandosi altresì la facoltà di richiedere all’acquirente la corresponsione degli oneri relativi alle formalità di cui agli artt. 1524 e 2762 c.c., cui quest’ultimo sin d’ora si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto.
11. L’acquirente che rivenda i beni, acquistati mediante il presento contratto, con la formula del pagamento rateale, dovrà corrispondere al venditore il corrispettivo residuo in un’unica soluzione, decadendo dal beneficio del termine convenuto.
12. L’omessa corresponsione del corrispettivo pattuito od anche di una sola rata del medesimo, ove questa sia superiore all’ottava parte del totale, nonché il rifiuto della consegna dell’”usato in permuta”, ove concesso in temporaneo comodato d’uso all’acquirente-cedente, costituiscono inadempienza contrattuale e determinano alternativamente ed a scelta del venditore, la decadenza dal beneficio del termine dei pagamenti o la risoluzione del contratto per inadempimento, essendo il presente comma approvato dalle parti in qualità di clausola risolutiva espressa. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente, quest’ultimo si obbliga all’immediata restituzione del bene al venditore, presso la sede designata dallo stesso, ovunque il bene si trovi, fermo il diritto al compenso ed al risarcimento ex art. 1526 c.c.; nell’attesa della definizione di tale compenso e risarcimento, le rate già versate dall’acquirente resteranno nella disponibilità del venditore.
Casi di permuta
13. L’acquirente si obbliga all’immediata restituzione al venditore, dietro semplice richiesta, del bene ceduto “in permuta” dall’acquirente stesso ed allo stesso concesso in comodato d’uso dal venditore, nell’attesa della consegna del bene ordinato. L’inadempimento costituisce clausola risolutiva espressa, secondo quanto stabilito dal precedente punto 12.
14. L’acquirente garantisce che il bene ceduto in permuta si trova in condizioni di operare secondo la specifica destinazione e pertanto “marciante ed operativo”. Nel difetto di tale requisito, l’acquirente si obbliga nei confronti del venditore, ed a scelta di quest’ultimo, alternativamente a: a) ricevere in restituzione il bene usato ed a corrisponderne il relativo valore che le parti hanno attribuito nel presente contratto b) a versare alla ditta Prato Pier Luigi la somma corrispondente alla differenza tra il valore pattuito ed il valore reale del bene.
Luogo dell’adempimento e Foro Competente
15. Il luogo di adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui sopra, le parti convengono essere la sede della ditta Prato Pier Luigi, sita in Tortona (AL), s.s. per Genova, n.35/A.
16. Per ogni controversia relativa al presente contratto, le parti riconoscono competenza esclusiva del Tribunale di Alessandria, nell’ambito del quale trovasi la sede del venditore.